Dal 3 agosto nuove regole sulle rinnovabili negli interventi edilizi
Dal 3 agosto nuove regole sulle rinnovabili negli interventi edilizi
Dal 3 agosto 2026 entrano in vigore nuove disposizioni che modificano gli obblighi relativi all'impiego delle fonti rinnovabili negli interventi di ristrutturazione degli edifici e nella sostituzione degli impianti di climatizzazione. Le novità, introdotte dal Decreto Legislativo 5/2026 in attuazione della Direttiva europea RED III, ridefiniscono le percentuali minime di energia rinnovabile da garantire e ampliano i casi in cui tali requisiti diventano obbligatori.
Per gli edifici di nuova costruzione resta confermato l'obbligo di coprire con fonti rinnovabili almeno il 60% del fabbisogno energetico destinato alla produzione di acqua calda sanitaria, al riscaldamento e al raffrescamento. Per gli edifici esistenti, invece, vengono introdotte soglie differenti in funzione della tipologia di intervento.
Nelle ristrutturazioni di primo livello, che interessano almeno il 50% della superficie disperdente dell'edificio e comprendono anche il rifacimento dell'impianto termico, almeno il 40% del fabbisogno energetico per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva dovrà essere soddisfatto attraverso fonti rinnovabili.
Per le ristrutturazioni di secondo livello, che coinvolgono oltre il 25% dell'involucro edilizio, e per tutti gli interventi di sostituzione dell'impianto termico, il requisito minimo viene fissato al 15% dei consumi previsti per il riscaldamento e il raffrescamento. In questa fattispecie, il fabbisogno per la produzione di acqua calda sanitaria non viene considerato ai fini del calcolo.
Le nuove disposizioni si applicano ai titoli edilizi presentati a partire dal 3 agosto 2026. Il provvedimento introduce inoltre una maggiore flessibilità nelle deroghe: oltre ai casi di impossibilità tecnica, sarà possibile motivare l'esenzione anche sulla base della non convenienza economica dell'intervento, purché adeguatamente documentata nella relazione tecnica prevista dalla normativa.
Biomassa: limiti più severi e manutenzione obbligatoria
Il decreto aggiorna anche le condizioni per l'installazione di generatori alimentati a biomassa. Chi sostituisce una caldaia a gas naturale o GPL con un impianto a pellet dovrà installare apparecchi in grado di rispettare un limite massimo di emissioni di particolato primario pari a 1 mg per metro cubo.
È prevista una specifica eccezione per le aziende agricole e forestali situate in aree prive della rete del gas: in questi casi sarà consentita la sostituzione degli impianti a GPL con sistemi a biomassa, purché venga garantita una riduzione delle emissioni di particolato di almeno il 50% rispetto ai valori di riferimento previsti per i generatori certificati a 5 stelle.
Infine, tutte le caldaie a biomassa dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica obbligatoria con frequenza biennale, misura finalizzata a mantenere elevati standard di efficienza e contenere le emissioni in atmosfera.
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