Caldaie e pompe di calore: quali impianti rientrano ancora nei bonus edilizi

Caldaie e pompe di calore: quali impianti rientrano ancora nei bonus edilizi
Microcogeneratori, biomassa e sistemi ibridi: le soluzioni ancora agevolate nel 2025 secondo l’Agenzia delle Entrate
Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove disposizioni sugli incentivi fiscali per la sostituzione degli impianti di riscaldamento. Tuttavia, non tutte le tecnologie sono state escluse: rimangono infatti ammesse al beneficio alcune soluzioni ad alta efficienza e basso impatto ambientale, come i microcogeneratori, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi che combinano una pompa di calore con una caldaia a condensazione.
Queste indicazioni sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/E del 19 giugno 2025, che definisce i limiti e le condizioni di accesso a ecobonus, bonus ristrutturazioni e superbonus, in linea con la Direttiva Case Green (Direttiva UE 2024/1275, art. 17, par. 15) recepita in Italia con la Legge di Bilancio 2025.
Stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili
Con il nuovo anno, la Direttiva Case Green sull’efficienza energetica ha vietato l’accesso ai bonus fiscali per interventi che prevedono l’installazione o la sostituzione di caldaie unicamente alimentate da combustibili fossili, come gas naturale, carbone o gasolio.
La Comunicazione 2024/6206 della Commissione europea (18 ottobre 2024) precisa che il divieto riguarda tutte le caldaie non abbinate a generatori da fonti rinnovabili in grado di coprire una quota significativa del fabbisogno energetico.
Una caldaia collegata a una rete che distribuisce prevalentemente gas naturale rientra nel divieto, mentre se la rete fornisce in prevalenza gas rinnovabile può ancora essere incentivata.
Le caldaie a combustibili rinnovabili non sono vietate dalla Direttiva, ma possono essere escluse in base alle regole sull’etichettatura energetica, che ammettono incentivi solo per i prodotti nelle due classi di efficienza più alte. Attualmente le caldaie singole, anche se alimentate con fonti rinnovabili, non rientrano in queste classi. Fanno eccezione quelle alimentate da biomassa, sia solida sia gassosa o liquida, che possono raggiungere le classi energetiche richieste.
La Legge di Bilancio 2025 stabilisce quindi che, per le spese sostenute nel triennio 2025-2027, non saranno agevolati gli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie a condensazione o generatori d’aria calda a condensazione alimentati a combustibili fossili.
Tecnologie ancora agevolabili
Restano comunque ammissibili alle detrazioni fiscali:
· stufe e apparecchi di microcogenerazione;
· microcogeneratori, anche alimentati a combustibili fossili;
· generatori a biomassa (secondo il d.lgs. 199/2021);
· pompe di calore ad assorbimento a gas, che non sono considerate caldaie tradizionali;
· sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione) preassemblati e progettati per funzionare in abbinamento.
Le pompe di calore a gas rimangono incentivate perché il loro principio di funzionamento non prevede il riscaldamento diretto di aria o acqua, ma l’utilizzo di un fluido frigorigeno.
La Commissione europea sottolinea però che i sistemi ibridi devono essere considerati soluzioni transitorie, utili nella fase di passaggio alle rinnovabili, e che il loro impiego dovrà essere monitorato per garantire un reale contributo agli obiettivi climatici.
Regole per ecobonus, bonus ristrutturazioni e superbonus
In sintesi:
· dal 2025 al 2027 non sono più detraibili gli interventi con caldaie a condensazione o generatori a condensazione alimentati a combustibili fossili, sia in sostituzione sia in nuova installazione;
· restano ammesse le spese per microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore a gas e sistemi ibridi.
Per il bonus ristrutturazioni, il divieto riguarda qualsiasi forma di installazione (acquisto, montaggio e attivazione) di caldaie a combustibili fossili. Sono ancora agevolabili le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, anche se i lavori si concludono nel 2025.
Il superbonus segue le stesse regole dell’ecobonus, con una deroga: se la CILA o la richiesta di titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione è stata presentata entro il 31 dicembre 2024, la sostituzione della caldaia può rientrare nell’intervento di miglioramento energetico anche se realizzata nel 2025.
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